In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui sopra, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell’art.13 del D.lgs 18 dicembre 1997, n.472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’Avviso di Pagamento, è notificato anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.Â
Regolamento Tassa Rifiuti (TARI)
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Tassa Rifiuti Tari (TARI)